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Occorre innanzitutto verificare se il testo contrattuale della singola fideiussione contiene o meno le clausole che possono considerarsi nulle. A tal fine, abbiamo chiesto ai legali esperti un primo consulto gratuito, da cui potranno trarre le prime importanti indicazioni sugli scenari possibili.
Al conferimento dell’incarico, laddove non fosse in atto una iniziativa giudiziale (ad esempio, un decreto ingiuntivo della banca), seguirà la prima missiva di contestazione, del contratto di fideiussione e delle violazioni di legge. In questo modo, la banca avrà contezza delle ragioni di nullità che verranno spese in un eventuale contesto giudiziale e, perciò, si potranno avviare, sempre che lo voglia l’interessato, una trattativa finalizzata a una transazione, anche sui termini del debito garantito.
Infatti, l’esame dei potenziali vizi della fideiussione potrà essere occasione per indagare su eventuali ulteriori vizi, che fossero autonomamente ravvisabili nel debito garantito e in questo modo, estendere la tutela al debitore principale.
In mancanza di accordo soddisfacente con la banca, si procederà con la mediazione prevista quale fase pre-giudiziale, dopo la quale ogni interessato potrà decidere se procedere per via giudiziale, ovviamente per far valere la nullità della fideiussione e chiedere lo svincolo del garante. Questa iniziativa può considerarsi “in prevenzione”, perché precedente la prevedibile iniziativa della banca, che, in questo modo, sarà dissuasa dal procedere autonomamente con un decreto ingiuntivo.
Diversamente, si potrà attendere che la banca agisca (normalmente, con decreto ingiuntivo): in questo caso, l’interessato dovrà proporre una opposizione a decreto ingiuntivo, con cui far valere le stesse ragioni di nullità.
Si sappia che la prima iniziativa (quella “in prevenzione”) potrebbe assicurare al garante uno spazio temporale più lungo (qualche anno), entro cui la banca non sarà facilmente nelle condizioni di agire esecutivamente (ad esempio, con pignoramento).
Nel secondo caso (e, cioè, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo), si corre il rischio che, alla prima udienza di trattazione (e, cioè, pochi mesi dopo la presentazione della stessa opposizione), la banca ottenga la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (se non l’ha già ottenuta, sin dalla firma dello stesso decreto) e così essere, più velocemente, nelle condizioni di pignorare i beni personali del garante medesimo. In ogni caso, salvo che non sia intervenuto qualche giudicato, si può verificare anche la possibilità di opporsi ai pignoramenti eventualmente in essere.
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