18/07/2017
Salvataggio patrimonio e casa
NONOSTANTE I DEBITI, SI PUÒ BLOCCARE QUALSIASI PIGNORAMENTO, SALVANDO PATRIMONIO E CASA
La Legge n. 3/2012 modificata dal D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/12 disciplina la procedura cosiddetta di ESDEBITAMENTO rivolta a tutti quei soggetti che sono SOVRAINDEBITATI (ad esempio, hanno fatto uno o più ACQUISTI A RATE, che non possono più onorare) e che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare (e, cioè, gli IMPRENDITORI COMMERCIALI le cui dimensioni escludono la loro assoggettabilità al fallimento; i FIDEIUSSORI che abbiano garantito debiti di un imprenditore fallito, in quanto non fallibili per legge; gli IMPRENDITORI AGRICOLI; i soggetti che svolgono una attività di LIBERA PROFESSIONE; il CONSUMATORE) .
In questi casi, è possibile non essere definitivamente travolti dai debiti ed è possibile salvare il proprio patrimonio e la propria casa.
La normativa tende a prospettare un rimedio a tutte quelle situazioni di sovraindebitamento che esulano dalla sua volontà: PERDITA DI LAVORO, MALATTIE, CRISI FAMILIARI, etc. che comportano un insostenibile aumento di oneri finanziari da pagare ai creditori, consentendo allo stesso debitore di liberarsi dai debiti (da PRESTITI, MUTUI, CESSIONI DEL QUINTO, CARTE REVOLVING
ecc….) e disporre nuovamente delle proprie risorse patrimoniali.
Il rimedio, che consente di salvare il patrimonio e la casa, consiste in un PIANO DI RIENTRO, che deve essere sostenibile, anche se IN MISURA INFERIORE AL DEBITO FINALE (ANCHE DI MOLTO); il Tribunale valuta meritevolezza, fattibilità e convenienza della domanda che, se accolta e a determinate condizioni, può condurre alla LIBERAZIONE DAL DEBITO originario, vincolando pure i creditori: infatti, nel corso della procedura di esdebitamento, il giudice SOSPENDE QUALSIASI INIZIATIVA ESECUTIVA DEI CREDITORI (pignoramento ecc.).
Il patrimonio e la casa sono salvi.
Con questa procedura, se tutto va per come pianificato, si ottiene l’AZZERAMENTO DELLE POSIZIONI DEBITORIE e la CANCELLAZIONE DI OGNI SEGNALAZIONE CREDITIZIA NEGATIVA del passato.
Le procedure disciplinate dalla legge in esame sono tre:
ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI, sottoscritto dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;
PIANO DEL CONSUMATORE, che prescinde da un accordo dei creditori, anche se deve produrre il soddisfacimento dei creditori in misura maggiore di quella che si otterrebbe con la liquidazione dei beni del consumatore;
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE (ad eccezione di alcuni impignorabili).
Altro è l’esdebitazione che può essere concessa al FALLITO persona fisica al termine di una procedura fallimentare.
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In presenza dei requisiti previsti dall’art.142 della Legge Fallimentare, il tribunale, con lo stesso decreto di chiusura, dichiara d’ufficio INESIGIBILI I CREDITI concorsuali non soddisfatti integralmente nei confronti del debitore.
In tutti i casi, trattasi di procedure che esigono l’esperienza di professionisti esperti, per le molteplici problematiche che vanno affrontate.
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