21/07/2017

L’amministratore di fatto può essere imputato di bancarotta?

Ti attribuiscono il ruolo di amministratore di fatto?

Con questa veste, ti contestano responsabilità civili o penali?

Leggi questo articolo e, in breve, avrai le informazioni e le risposte che cerchi.

CHI È AMMINISTRATORE DI FATTO?

L’amministratore di fatto è chi non riveste formalmente la carica di amministratore della società e, ciononostante, svolge le funzioni di quest’ultimo; per questa ragione, gli si intestano obblighi e responsabilità, per i quali egli risponde di risarcimenti sul piano civilistico e capi di imputazione sul piano penale.

Dal risalente orientamento, che ammetteva questa figura solo nei casi di investitura formale invalida o implicita (ad esempio, nella deliberazione di approvazione del bilancio), ha preso le distanze la giurisprudenza penale, che ne riconosceva la sussistenza anche nei casi di semplice esercizio in concreto dell’attività di amministratore, salvo che non fosse stata di esigua importanza. Su questo orientamento più ampio, si è attestata la successiva giurisprudenza civilistica, secondo cui la disciplina che regola le responsabilità -civile e penale- dell’amministratore si applica anche a chi, senza alcuna investitura assembleare, abbia esercitato concretamente le funzioni amministrative.

QUANDO SI PUÒ DIRE CHE UN SOGGETTO È AMMINISTRATORE DI FATTO?

Elemento decisivo per ritenere che un soggetto sia amministratore di fatto è l’autonomia decisionale, con cui gestisce la società, nonché il carattere continuativo dell’attività svolta, nel senso che non deve essere occasionale, né ovviamente deve essere giustificato da un rapporto lavorativo subordinato e/o autonomo con la società.

È capitato che si riconoscesse la funzione di amministratore di fatto a chi aveva posto singoli atti gestori, pur occasionali, ma così importanti da giustificarsi solo col ruolo di amministratore.

L’AMMINISTRATORE DI FATTO PUÒ ESSERE CONDANNATO PER BANCAROTTA?

La Corte di Cassazione è tornata sul tema della responsabilità dell’amministratore di fatto, ritenendolo responsabile di bancarotta nel caso abbia omesso di chiedere il fallimento della società insolvente gestita di fatto, essendo anche lui tenuto ad evitare che l’esercizio continuato dell’impresa, a fronte di una obiettiva impossibilità di far fronte alle proprie obbligazioni, possa prolungare lo stato di perdita (Cassazione penale sez. V  12 marzo 2018 n. 18108).

QUAL È IL TUO INTERESSE?

Devi difenderti da un’accusa di bancarotta o da altro reato, sul presupposto che tu sia  sia stato l’amministratore di fatto di una società?

Per questa stessa ragione, rischi anche tu, personalmente, una dichiarazione di fallimento?

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La Redazione

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

Art. 2392, 2393-bis23942395, 2476, 2497, 2497sexies c.c.; Cass, 6493/1985, 234/1984, 1925/1999.

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