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Capita spesso che un erede si rivolga al tribunale per far dichiarare la nullità di donazioni non modiche, fatte dal defunto, a volte poco prima della morte.
Donazione in favore della persona convivente o della badante.
Spesso capita che la donazione sia in favore della persona con cui il defunto ha intrattenuto una relazione sentimentale nella parte finale della vita.
Capita anche che sia a favore della badante e, in generale, a favore di chi ha assistito e curato la persona defunta.
Quando la donazione può essere impugnata
Ci sono giudici che, in questi casi, dichiarano la nullità delle donazioni e ordinano la restituzione delle somme all’erede, laddove appare evidente che via sia stata una donazione e basta: in questo caso, è richiesto, a pena di nullità, un atto scritto che formalizzi la donazione.
Altre volte, si è optato per la validità e ciò laddove è apparso che sia avvenuta per una sorte di “scambio”, magari per adempiere ad una obbligazione “naturale”, che nasce dalla relazione affettiva o dall’assistenza ricevuta in vita.
In quest’ultimo caso, si parla di donazione indiretta, avente una finalità che non è appena donativa; qui si è detto non essenziale la forma solenne e nulla va restituito all’erede.
Cosa fare quando si intende impugnare la donazione?
Innanzitutto, serve conoscere la situazione concreta e serve farlo sotto la lente di un legale, che conosca le ultime pronunce dei giudici, da cui trarre elementi utili al tuo interesse.
Qual è il tuo interesse? Hai interesse a impugnare o a non impugnare la donazione?
Hai ricevuto una donazione e un erede la mette in discussione?
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La Redazione
Fonti normative
Cass.Civ., Sez.Un., 27-7-2017, n. 18725; Cass.Civ., sez. II, 4-1-2017, n. 106; Cass.Civ., sez. II, 6 novembre 2008, n.26746