21/07/2017
COLPA MEDICA = CASO UMANO: QUANDO SI PAGANO LE SPESE?
Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n.16828
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Leggi questo articolo e, in breve, avrai alcune informazioni utili.
COLPA MEDICA: QUANDO SI PAGANO LE SPESE DEL PROCESSO?
L’art.91 del codice di procedura civile prevede: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte”.
Per il successivo art.92, il giudice può NON CONDANNARE la parte soccombente al pagamento delle spese della parte vittoriosa, “se le ritiene eccessive o superflue” o “Se vi è soccombenza reciproca” o ancora “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Questo testo, dell’art.92, è il frutto di una riforma del 2014, sulla scia di precedenti riforme, di un testo che prevedeva, originariamente, la compensazione delle spese del processo per “giusti motivi”.
IL CASO DI COLPA MEDICA
In questa recente pronuncia, la Corte di Cassazione affronta il tema relativo alla condanna alle spese processuali che era stata inferta a due genitori, che si sono visti negare il risarcimento dei danni patiti dalla loro piccola figlia, per colpa medica dell’ospedale in cui era nata.
Purtroppo, sei mesi dopo la nascita, la neonata soffriva di una emiparesi sul lato destro, che i genitori imputavano all’episodio di cianosi verificatosi il terzo giorno di vita durante la degenza post-natale in ospedale.
Trattasi di giudizio introdotto prima della riforma del 2009, quando era ancora ammessa la compensazione delle spese del processo per “giusti motivi”.
COLPA MEDICA: CARTELLA CLINICA LACUNOSA E DUBBI NELLA CONSULENZA.
I genitori -purtroppo soccombenti- contestavano alla Corte di Appello di non avere considerato la complessità delle questioni analizzate, tanto complicate d’avere imposto la nomina di due collegi peritali, anche per l’incompletezza della cartella clinica: nulla era dato sapere di quanto accaduto nella mattina del terzo giorno di vita della neonata, essendovi un appunto anonimo, tanto striminzito quanto minimizzante, fonte di dubbio su qualsiasi conclusione, sul nesso causale tra la cianosi di quel terzo giorno e l’emoparesi di sei mesi dopo.
Ebbene, il Supremo Collegio dà loro ragione, ritenendo che la loro condanna al pagamento delle spese del processo fosse ingiustificata; infatti, nonostante la soccombenza sul risarcimento da colpa medica, non doveva trascurarsi la “umana comprensibilità della loro iniziativa processuale”, mossa dai dubbi dovuti alla lacunosa annotazione degli eventi verificatisi durante la degenza post-natale.
Per questa ragione, la cassazione ha optato per la compensazione delle spese di ogni grado del processo, escludendo anche il raddoppio del contributo unificato.
COLPA MEDICA: QUANDO SI PAGANO LE SPESE DEL PROCESSO?
Il nuovo testo dell’art.92 c.p.c. non comprende più i “giusti motivi”.
Con questa nuova norma, l’argomento esposto dalla corte di cassazione potrebbe rientrare nel vaglio della lealtà e probità della condotta pre-processuale della parte vittoriosa: una cartella clinica lacunosa nel giorno più importante per l’accertamento della potenziale colpa medica può rientrare tra gli atti conseguenti alla slealtà ed improbità dell’ospedale, a cui imputare la proposizione del giudizio (in questo senso, si è orientato un precedente della stessa Corte: C. 13427/2003): per il nuovo testo dell’art.92, simile condotta può portare alla condanna dell’ospedale al pagamento delle spese di giudizio.
COSA FARE PRIMA DEL PROCESSO PER COLPA MEDICA?
Se ritieni che sussistano gli estremi per far valere una colpa medica e pensi di voler chiedere il risarcimento -ad esempio- per negligenza o imperizia della struttura sanitaria o da errore nella diagnosi o ancora da omessa diagnosi o da ritardata diagnosi, occorre prudenzialmente sottoporre il tuo caso a medici e legali che, in una visione congiunta, possano ipotizzare (e -attenzione- di mera ipotesi si tratta) la potenziale statuizione in relazione alle spese del processo.
A tal fine, occorre rivolgersi a studi legali che sono già organizzati su questo tipo di servizio.
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La Redazione
Fonti normative e giurisprudenziali
Artt.91 e 92 c.p.c.; Cassazione civile, sez. III, 26/06/2018, n.16828; C. 13427/2003.